• 1)Il trattamento accordato agli investimenti da parte di residenti o societa' di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato agli investimenti di residenti o Societa' di ogni Paese Terzo.
  • 2)Il trattamento accordato alle attivita' connesse con gli investimenti di residenti o societa' di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle attivita' connesse con investimenti di residenti o societa' di ogni Paese Terzo.
  • 3)Il trattamento sopra indicato non si estendera' ai vantaggi accordati ai residenti ed alle societa' di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad un Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di Libero Scambio o in base ad un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese Terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare gli scambi di frontiera.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109~accordo-art3 · fonte su Normattiva