- 1)Gli investimenti di residenti o societa' di ciascuna Parte Contraente godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- 2)Ogni Parte Contraente puo', per pubblico interesse, espropriare, nazionalizzare o adottare misure similari concernenti gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti o societa' dell'altra Parte Contraente. Tuttavia l'indennizzo sara' concesso. L'indennizzo sara' equi valente al valore degli investimenti al tempo in cui l'espropriazione e' stata dichiarata. Il pagamento relativo sara' in valuta convertibile, trasferibile liberamente e senza indebito ritardo.
- 3)Ove gli investimenti di residenti o societa' di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite a seguito di guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato a residenti o societa' di ogni Paese Terzo.
- 4)Residenti e societa' di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte Con traente in relazione alle fattispecie contemplate nel presente articolo.
Testo vigente dal 25 marzo 1987
