1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno sottoposti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, "de jure" o "de facto", totalmente o parzialmente, a nazionalizzazione, esproprio, requisizione o a qualsiasi misura avente analoghi effetti (denominati in seguito "esproprio"), se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento, nonche' a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria e secondo le procedure stabilite dalla legge. 2. Il risarcimento previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo sara' equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato, alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio sia stato effettuato o in cui la decisione dl esproprio sia stata annunciata ufficialmente. Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una societa' mista costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento spettante all'investitore dell'altra Parte Contraente verra' calcolato tenendo conto della quota di partecipazione di tale investitore nella societa' mista, in conformita' con i documenti costitutivi di quest'ultima. 3. Il risarcimento sara' pagato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui e' stato definito l'ammontare del risarcimento. Al risarcimento si aggiungeranno gli interessi dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento, calcolati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla banca centrale della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento. 4. Il risarcimento sara' pagato in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato applicabile alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio sia stato effettuato o in cui la decisione di esproprio sia stata ufficialmente annunciata. Tale risarcimento sara' liberamente trasferibile. 5. Tenuto conto delle disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo, l'investitore di una delle due Parti Contraenti che denunci che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato, avra' diritto ad un tempestivo esame di tale denuncia da parte delle competenti Autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio ed ogni relativo risarcimento siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse. 6. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno anche a ogni tipo di utile e, in caso di liquidazione dell'investimento, ai proventi da essa derivanti spettanti all'investitore.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;223~accordo-art5 · fonte su Normattiva