Se il trattamento che deve essere accordato da una Parte Contraente ai residenti o societa' dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le sue leggi e regolamenti o altre specifiche disposizioni, i piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento piu' favorevole potra' essere concesso.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109~accordo-art9 · fonte su Normattiva