I trasferimenti di cui agli artt. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109~accordo-art8 · fonte su Normattiva