Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi istituti nautici con le seguenti varianti:

  • a)all'art. 10, capoverso della lettera d), la parola « esami » e' sostituita con la parola « anni »;
  • b)all'art. 14, 1° comma, il n. 1086 e' rettificato in 1087;
  • c)all'art. 15 dopo la parola « regolamento » vanno aggiunte le parole «e cio' fino all'inizio dell'anno scolastico 1926-27».

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 18 giugno 1925.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - De' Stefani.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 7 luglio 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-06-18;1092~art1 · fonte del testo