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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto 9 marzo 1924, n. 417, circa l'iscrizione, gli esami e la disciplina nei Regi istituti nautici con le seguenti varianti:
- a)all'art. 10, capoverso della lettera d), la parola « esami » e' sostituita con la parola « anni »;
- b)all'art. 14, 1° comma, il n. 1086 e' rettificato in 1087;
- c)all'art. 15 dopo la parola « regolamento » vanno aggiunte le parole «e cio' fino all'inizio dell'anno scolastico 1926-27».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 18 giugno 1925.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - De' Stefani.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 7 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
