(1) Ciascuno Stato Contraente puo' designare, per lo inserimento in ciascuna delle liste; quattro persone che non debbono essere necessariamente suoi cittadini. (2) Il Presidente puo' designare dieci persone da inserire in ciascuna lista. Le persone cosi' designate per figurare nella medesima lista, devono essere ciascuna di nazionalita' diversa.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
