1. La lista di cui al precedente articolo 3 e' costituita da persone qualificate, designate dalle Parti e viene aggiornata dall'Organizzazione. Ogni Parte puo' designare quattro persone da includere nella lista che possono anche non essere necessariamente suoi concittadini. Le designazioni vengono fatte per periodi di sei anni rinnovabili. 2. In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri sulla lista, la Parte che ha nominato la detta persona puo' designare un sostituto per il periodo restante del mandato.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
