Salvo diverso accordo fra le parti, nessuna di esse, in occasione di un'altra procedura, che si svolga dinanzi ad arbitri, ad un tribunale od in altro modo, puo' invocare le opinioni espresse, le dichiarazioni o le offerte di composizione fatte dall'altra parte durante la procedura, come pure il verbale o le raccomandazioni della Commissione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art35 · fonte su Normattiva