(1) Uno Stato Contraente o il cittadino di uno Stato Contraente che desideri iniziare una procedura di arbitrato deve indirizzare domanda scritta in tal senso al Segretario Generale, che ne invia copia all'altra parte. (2) La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della controversia, l'identita' delle parti ed il loro consenso a sottoporsi all'arbitrato, conformemente al regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato. (3) Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo che, in considerazione delle informazioni ivi contenute, egli ritenga che la domanda ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art36 · fonte su Normattiva