La maggioranza degli arbitri deve essere costituita da cittadini di Stati diversi dallo Stato Contraente parte nella controversia e dello Stato Contraente il cui cittadino e' parte nella controversia; tuttavia tale disposizione non si applica se l'arbitro unico o ciascuno dei membri del Tribunale sono nominati d'accordo tra le parti.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art39 · fonte su Normattiva