La maggioranza degli arbitri deve essere costituita da cittadini di Stati diversi dallo Stato Contraente parte nella controversia e dello Stato Contraente il cui cittadino e' parte nella controversia; tuttavia tale disposizione non si applica se l'arbitro unico o ciascuno dei membri del Tribunale sono nominati d'accordo tra le parti.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
