(1) Gli arbitri possono essere scelti al di fuori della lista degli arbitri, salvo nel caso di nomina da parte del Presidente, conformemente all'articolo 38. (2) Gli arbitri nominati al di fuori della lista degli arbitri debbono possedere i requisiti previsti dallo articolo 14, par. (1).
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
