Se il Tribunale non e' stato costituito nei 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale, conformemente all'articolo 36, paragrafo (3) o nel diverso termine concordato tra le parti, il Presidente, su istanza della parte piu' diligente e, se possibile, dopo aver consultato le parti, nomina l'arbitro o gli arbitri non ancora designati. Gli arbitri nominati dal Presidente conformemente alle disposizioni del presente articolo non devono essere cittadini dello Stato Contraente parte nella controversia o dello Stato Contraente il cui cittadino e' parte nella controversia.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
