(1) Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni, non puo' essere interpretato come ammissione delle pretese della controparte. (2) Se una parte non si presenta o si astiene dal far valere le proprie ragioni in ogni fase della procedura, la controparte puo' chiedere al Tribunale di considerare le deduzioni sottopostegli e di rendere la sentenza. Il Tribunale, nel notificare alla parte assente o astenuta la richiesta rivoltagli, deve accordarle un termine di grazia prima di emettere la sentenza, a meno che esso non sia convinto che la parte stessa non ha l'intenzione di presentarsi o di far valere le proprie ragioni.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art45 · fonte su Normattiva