Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, su istanza di una di esse, deve decidere su tutte le domande incidentali, addizionali o riconvenzionali, riferentesi direttamente all'oggetto della controversia, a condizione che tali domande rientrino nei limiti dello accordo tra le parti nonche' nella competenza del Centro.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
