Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, su istanza di una di esse, deve decidere su tutte le domande incidentali, addizionali o riconvenzionali, riferentesi direttamente all'oggetto della controversia, a condizione che tali domande rientrino nei limiti dello accordo tra le parti nonche' nella competenza del Centro.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art46 · fonte su Normattiva