Se le parti cosi' decidono, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato possono svolgersi: (a) sia nella sede della Corte permanente d'arbitrato o di altra istituzione appropriata, pubblica o privata, con la quale il Centro abbia stipulato accordi a tal fine; (b) sia in qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale, dopo consultazione col Segretario Generale.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
