I procedimenti di conciliazione e di arbitrato si svolgono presso la sede del Centro, salvo quanto qui appresso disposto.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
I procedimenti di conciliazione e di arbitrato si svolgono presso la sede del Centro, salvo quanto qui appresso disposto.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art62 · fonte su Normattiva