(1) Nei procedimenti di conciliazione gli onorari e le spese dei membri della Commissione come pure i diritti dovuti per l'utilizzazione dei servizi del Centro sono ripartiti in egual misura tra le parti. Ciascuna parte sostiene tutte le altre spese in cui essa incorre in relazione al procedimento. (2) Nei procedimenti d'arbitrato il Tribunale determina, salvo diverso accordo fra le parti, l'ammontare delle spese in cui le stesse sono incorse in relazione al procedimento e decide le modalita' di ripartizione e di pagamento delle spese stesse, degli onorari e spese del Tribunale e dei diritti dovuti per l'utilizzazione dei servizi del Centro. Tale decisione fa parte integrante della sentenza.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art61 · fonte su Normattiva