(1) La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali. (2) La presente Convenzione entrera' in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Stato che depositera' successivamente il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, essa entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di detto deposito.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art68 · fonte su Normattiva