(1) La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali. (2) La presente Convenzione entrera' in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Stato che depositera' successivamente il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, essa entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di detto deposito.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
