Ogni Stato Contraente deve adottare le misure legislative o di altra natura che siano necessarie allo scopo di dare esecuzione sul proprio territorio alle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
Ogni Stato Contraente deve adottare le misure legislative o di altra natura che siano necessarie allo scopo di dare esecuzione sul proprio territorio alle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 12 gennaio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art69 · fonte su Normattiva