[1]ACCORDO INTERNO relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'.

[2]I rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato, Considerando che la Convenzione ACP-CEE di Lome', in appresso denominata la Convenzione, ha fissato in 3.390 milioni di unita' di conto l'importo globale degli aiuti della Comunita' agli Stati ACP; Considerando che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto, il 16 gennaio 1975, di fissare in 150 milioni di unita' di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltre mare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati paesi e territori, e dei dipartimenti francesi d'oltremare; che sono altresi' previsti fino a concorrenza di 10 milioni di unita' di conto interventi della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata Banca, sulle sue risorse nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare; Considerando che con decisione del 21 aprile 1975, (1) il Consiglio ha definito l'unita' di conto da applicare nell'ambito della Convenzione; Considerando che, per l'attuazione della Convenzione e della decisione relativa, ai paesi e territori, in appresso denominata la decisione, e' necessario istituire un quarto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a quest'ultima; Considerando che e' necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalita' di controllo dell'impiego degli aiuti; Considerando che e' necessario istituire un Comitato dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato analogo presso la Banca; Considerando che e' opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della Convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione e che e' pertanto auspicabile, nella misura del possibile, che la composizione dei Comitati istituiti presso la Commissione e presso la Banca sia identica; Considerando che il Consiglio ha adottato il 16 luglio 1974 una risoluzione sull'armonizzazione ed il coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri; Previa consultazione della Commissione delle Comunita' europee, Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

[4]1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo, europeo di sviluppo (1975), in appresso denominato il Fondo. 2. Il Fondo e' dotato di un importo di 3.150 milioni di unita' di conto messi a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione:

[5]Belgio.............. 196,875 milioni di unita' di conto Danimarca............. 75,600 milioni di unita' di conto Germania............. 817,425 milioni di unita' di conto Francia.............. 817,425 milioni di unita' di conto Irlanda.............. 18,900 milioni di unita' di conto Italia.............. 378,000 milioni di unita' di conto Lussemburgo............. 6,300 milioni di unita' di conto Paesi Bassi............ 250,425 milioni di unita' di conto Regno Unito............ 589,050 milioni di unita' di conto

[6]3. L'importo di cui al paragrafo 2 e' cosi' suddiviso:

  • a)3.000 milioni di unita' di conto per gli Stati ACP, di cui: 2.100 milioni di unita' di conto sotto forma di sovvenzioni; 430 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti speciali; 95 milioni di unita' di conto sotto forma di capitali di rischio; 375 milioni di unita' di conto sotto forma di trasferimenti, a norma del titolo II della Convenzione;
  • b)130 milioni di unita' di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui: 65 milioni di unita' di conto sotto forma di sovvenzioni; 40 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti speciali; 5 milioni di unita' di conto sotto forma di capitali di rischio; 20 milioni di unita' di conto di riserva.
  • c)20 milioni di unita' di conto sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione. 4. Nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla Convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a) aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. 5. In tal caso il paese interessato continuera' a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le norme di gestione del titolo II della Convenzione.

[7](1) G.U. n. l. 104 del 24 aprile 1975, npag. 35.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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