All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorrenza di 400 milioni di unita' di conto, prestiti concessi dalla Banca, sui propri fondi, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati:

  • a)fino a concorrenza di 390 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;
  • b)fino a concorrenza di 10 milioni di unita' di conto, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori e nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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