Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le Parti contraenti convengono d'informarsi e di consultarsi a vicenda. In particolare si tengono consultazioni a richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle regole di procedura di cui all'articolo 74, nei seguenti casi: 1. Qualora alcune delle Parti contraenti si propongano di adottare misure commerciali che incidono sugli interessi di una o piu' altre Parti contraenti nell'ambito della presente Convenzione, esse devono informare il Consiglio dei ministri. A richiesta delle Parti contraenti interessate, si tengono consultazioni per prendere in considerazione i rispettivi interessi. 2. Qualora preveda di concludere un accordo preferenziale, la Comunita' ne informa gli Stati ACP. A richiesta degli Stati ACP, si tengono consultazioni per salvaguardare i loro interessi. 3. Qualora la Comunita' o gli Stati membri adottino misure di salvaguardia a norma dell'articolo 10, si possono tenere consultazioni al riguardo in seno al Consiglio dei ministri, a richiesta delle Parti contraenti interessate, al fine, in particolare, di assicurare il rispetto dell'articolo 10, paragrafo 2. 4. Qualora, nel periodo d'applicazione della presente Convenzione gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), diversi da quelli che beneficiano di un regime particolare, dovrebbero anch'essi beneficiare di un regime particolare, si possono tenere consultazioni in seno al Consiglio dei ministri.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art11 · fonte su Normattiva