1. Il Comitato del FES emette il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o di programmi di azioni finanziati mediante sovvenzioni o prestiti speciali che gli sono presentate dalla Commissione. 2. Tali proposte di finanziamento espongono in particolare la posizione dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati; esse indicano se del caso l'utilizzazione dei precedenti aiuti della Comunita' fatta in tali paesi. Esse prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente al capitolo 8 del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione e, la partecipazione delle imprese degli Stati ACP, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare all'esecuzione dei progetti. 3. Quando il Comitato del FES chiede modifiche sostanziali della proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. In caso di mancanza di un parere favorevole, questi ultimi vengono eventualmente sentiti dai rappresentanti della Comunita' conformemente all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, la proposta di finanziamento, eventualmente riveduta o completata, e' sottoposta nuovamente al Comitato del FES in una delle sue successive riunioni. Se il Comitato del FES conferma il suo diniego di parere favorevole, la Commissione consulta nuovamente il rappresentante dello Stato o degli Stati ACP interessati, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3 della Convenzione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~accordo-art19 · fonte su Normattiva