1. - Il Comitato del FES da' il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o programmi di azioni finanziati mediante sovvenzioni, prestiti speciali o con i fondi del sistema speciale di finanziamento, che gli sono presentate dalla Commissione. 2. - Le proposte di finanziamento relative a progetti espongono in particolare la posizione dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati; esse indicano, se del caso, l'utilizzazione fatta in tali paesi dei precedenti aiuti della Comunita'. Esse prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente al titolo VII, capitolo 7 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, la partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP e dei paesi e territori all'esecuzione dei progetti. 3. Qualora il comitato FES chieda modifiche sostanziali della proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. In caso di mancato parere favorevole, questi ultimi, a loro richiesta, vengono sentiti dai rappresentanti della Comunita', conformemente all'articolo 113, paragrafo 3 della convenzione. 4. - Nei casi di cui al paragrafo 3, la proposta di finanziamento, eventualmente riveduta o completata, e' sottoposta nuovamente al Comitato del FES in una delle sue successive riunioni. Se il Comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione consulta nuovamente il rappresentante dello Stato o degli Stati ACP interessati, conformemente all'articolo 113, paragrafo 4 della convenzione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art18 · fonte su Normattiva