1. Le proposte di finanziamento, corredate del parere del comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal comitato del FES o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposte di finanziamento oppure adire al piu' presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del comitato del FES. In quest'ultimo caso, qualora non abbia deciso di adire il comitato dell'articolo 193, lo Stato ACP interessato puo', conformemente all'articolo 220, paragrafo 7 della convenzione, trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento ritenga necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonche' essere sentito dal Presidente o dai membri del Consiglio. 3. Salvo circostanze eccezionali la decisione definitiva della Comunita' e' adottata entro un termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla trasmissione allo Stato o agli Stati ACP della proposta di finanziamento. 4. La Commissione informa regolarmente il comitato del FES di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state presentate ufficialmente da uno o piu' Stati ACP.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~accordo-art21 · fonte su Normattiva