1. Il comitato del FES da' il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o programmi di azioni suscettibili di beneficiare di sovvenzioni o prestiti speciali o del sistema speciale di finanziamento, presentategli dalla Commissione ed eventualmente emendate per tener conto delle osservazioni fatte dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. 2. Le proposte di finanziamento espongono in particolare la posizione dei progetti o dei programmi di azioni nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati, nonche' il loro adeguamento alle politiche settoriali sostenute dalla Comunita'. Esse indicano l'utilizzazione fatta in tali paesi dei precedenti aiuti della Comunita' nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto nel detto settore.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~accordo-art19 · fonte su Normattiva