1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. Salvo restando il paragrafo 4, la Commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 30. 3. Alla Commissione e' dato atto della gestione finanziaria del Fondo secondo la procedura prevista all'articolo 206 del Trattato. Tuttavia, ove la procedura stabilita da detto articolo preveda una decisione del Consiglio, questo decide alla maggioranza qualificata di cui allo articolo 18, paragrafo 4. 4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
