1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. La commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23. 3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13, da' atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
