1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo. 2. La commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 23. 3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 13, da' atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~accordo-art22 · fonte su Normattiva