[1]1. proventi d'esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono quelli che derivano dall'esportazione, dagli Stati ACP nella Comunita', dei prodotti di cui all'elenco seguente, redatto tenendo conto di fattori quali l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato, il livello di sviluppo di quest'ultimo, nonche' delle difficolta' particolari degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui allo articolo 24:
[2]a. Prodotti dell'arachide
- aa)arachidi in guscio o decorticate
- ab)olio di arachidi
- ac)panetti di arachidi b. Prodotti del cacao
- ba)cacao in grani
- bb)pasta di cacao
- bc)burro di cacao c. Prodotti del caffe'
- ca)caffe' verde o torrefatto
- cb)estratti o essenze di caffe' d. Prodotti del cotone
- da)cotone in massa
- db)linter di cotone e. Prodotti del cocco
- ea)noce di cocco
- eb)copra
- ec)olio di cocco
- ed)panetti di noce di cocco f. Prodotti della palma e dei palmisti
- fa)olio di palma
- fb)olio di palmisti
- fc)panetti di palmisti
- fd)noci di palmisti g. Cuoio e pelli
- ga)pelli grezze
- gb)cuoio e pelli di bovini
- gc)pelli ovine
- gd)pelli caprine h. Prodotti del legno
- ha)legno rozzo
- hb)legno semplicemente squadrato
- hc)legno semplicemente segato per il lungo i. Banane fresche k. Te' l. Sisal grezzo m. Minerali di ferro minerali di ferro e piriti di ferro arrostite.
[3]Le statistiche prescelte per l'applicazione del sistema sono quelle che risultano dal controllo della concordanza tra le statistiche della CEE e quelle degli Stati ACP, tenendo conto dei valori fob. Detta applicazione riguarda i prodotti di cui sopra
- a)immessi al consumo nella Comunita' o
- b)soggetti nella Comunita' al regime di perfezionamento attivo a scopo di trasformazione.
[4]2. Il sistema si applica ai proventi d'uno Stato ACP derivanti dall'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 se, nell'anno precedente quello di applicazione, i proventi delle esportazioni del prodotto o dei prodotti, per tutte le destinazioni, hanno costituito almeno il 7,5 per cento dei proventi totali delle esportazioni di merci di detto Stato. Tuttavia, questa percentuale e' del 5 per cento per il sisal. Questa percentuale e' del 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco diretto al mare o insulari di cui all'articolo 24. 3. Se pero', non prima di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, uno o piu' prodotti che non sono riportati sull'elenco di cui al paragrafo 1 ma da cui dipende in misura rilevante la economia di uno o piu' Stati ACP vengono colpiti da forti fluttuazioni, il Consiglio dei ministri puo' decidere di includere il prodotto o i prodotti in tale elenco, salvo restando l'articolo 18, paragrafo 1. 4. Per alcuni casi particolari, il sistema si applica alle esportazioni dei prodotti di cui trattasi, qualunque ne sia la destinazione. 5. Gli Stati ACP interessati certificano che i prodotti cui si applica il sistema di stabilizzazione sono originari del loro territorio.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
