Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 25 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6,5% dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 5%.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
