1. Gli importi trasferiti non sono produttivi di interesse. 2. Gli Stati ACP che hanno beneficiato di trasferimenti contribuiscono, nei cinque anni successivi all'attribuzione di ciascun trasferimento, alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo a disposizione del sistema. 3. Ciascuno Stato ACP contribuisce a questa ricostituzione quando si costata che l'evoluzione dei suoi proventi d'esportazione lo consente. A questo scopo la Commissione esamina per ciascun anno e per ciascun prodotto, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, se - il valore unitario delle esportazioni e' superiore al valore unitario di riferimento, - il quantitativo effettivamente esportato nella Comunita' e' almeno eguale al quantitativo di riferimento. Se queste due condizioni sono simultaneamente soddisfatte, lo Stato ACP beneficiario restituisce al sistema, nei limiti dei trasferimenti di cui ha beneficiate, un importo pari al quantitativo di riferimento moltiplicato per la differenza tra il valore unitario di riferimento e il valore unitario effettivo. 4. Se, alla scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 2, le risorse non sono totalmente ricostituite, il Consiglio dei ministri, che prende in considerazione specialmente la situazione e le prospettive della bilancia dei pagamenti, delle riserve di cambio e dell'indebitamento esterno degli Stati ACP interessati, puo' decidere: - o la restituzione totale o parziale, immediata o scaglionata nel tempo, degli importi dovuti - o l'abbandono del credito stesso. 5. I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano agli Stati ACP elencati all'articolo 48, paragrafo 2.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art21 · fonte su Normattiva