1. I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione:

  • a)nella Comunita', da parte di ogni singolo Stato ACP, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148;
  • b)negli altri Stati ACP, da parte degli Stati ACP gia' beneficiari della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148 per il quale e' concessa tale deroga;
  • c)verso tutte le destinazioni, da parte degli Stati ACP gia' beneficiari della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148. 2. A richiesta di uno o piu' Stati ACP relativa ad uno o piu' prodotti elencati all'articolo 148, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato o gli Stati ACP richiedenti, puo' decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, l'applicazione del sistema all'esportazione dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP. 3. A richiesta di uno Stato ACP che non destina la maggior parte delle sue esportazioni alla Comunita', il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato ACP richiedente, puo' decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, che il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art150 · fonte su Normattiva