Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a superare gli ostacoli che essi incontrano nell'accedere alla tecnologia e nell'adeguarla, la Comunita' e' disposta in particolare a quanto segue:

  • a)tenere gli Stati ACP meglio informati in fatto di tecnologia ed aiutarli a scegliere la tecnologia piu' adeguata alle loro esigenze;
  • b)facilitare i contatti e le relazioni degli Stati ACP con le imprese e le istituzioni detentrici di conoscenze tecnologiche appropriate;
  • c)facilitare l'acquisizione a condizioni favorevoli di brevetti e altre proprieta' industriali, per mezzo di operazioni di finanziamento e/o di altre opportune transazioni con imprese ed istituzioni all'interno della Comunita';
  • d)contribuire all'organizzazione ed allo sviluppo dei mezzi di ricerca industriale negli Stati ACP, con particolare riguardo all'adeguamento della tecnologia disponibile alle condizioni ed alle esigenze di questi Stati.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art31 · fonte su Normattiva