E' istituito un Centro per lo sviluppo industriale. I suoi compiti sono i seguenti:

  • a)raccogliere e diffondere nella Comunita' e negli Stati ACP tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale;
  • b)fare effettuare, a richiesta della Comunita' e degli Stati ACP, studi sulle possibilita' e potenzialita' di sviluppo industriale degli Stati ACP, tenendo conto della necessita' di adeguare la tecnologia alle loro esigenze specifiche, e assicurarne il seguito;
  • c)organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici, compresi gli istituti di finanziamento, della Comunita' e degli Stati ACP;
  • d)fornire specifiche informazioni industriali e specifici servizi di assistenza industriale;
  • e)aiutare ad individuare, sulla base delle esigenze segnalate dagli Stati ACP, le possibilita' di formazione industriale e di ricerca applicata industriale esistenti nella Comunita' e negli Stati ACP nonche' fornire le informazioni e formulare le raccomandazioni del caso. Lo statuto e le modalita' di funzionamento del Centro sono definiti dal Consiglio dei ministri su proposta del Comitato degli ambasciatori non appena la presente Convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art36 · fonte su Normattiva