E' istituito un Centro per lo sviluppo industriale. I suoi compiti sono i seguenti:
- a)raccogliere e diffondere nella Comunita' e negli Stati ACP tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale;
- b)fare effettuare, a richiesta della Comunita' e degli Stati ACP, studi sulle possibilita' e potenzialita' di sviluppo industriale degli Stati ACP, tenendo conto della necessita' di adeguare la tecnologia alle loro esigenze specifiche, e assicurarne il seguito;
- c)organizzare e facilitare contatti e incontri di ogni genere tra i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici, compresi gli istituti di finanziamento, della Comunita' e degli Stati ACP;
- d)fornire specifiche informazioni industriali e specifici servizi di assistenza industriale;
- e)aiutare ad individuare, sulla base delle esigenze segnalate dagli Stati ACP, le possibilita' di formazione industriale e di ricerca applicata industriale esistenti nella Comunita' e negli Stati ACP nonche' fornire le informazioni e formulare le raccomandazioni del caso. Lo statuto e le modalita' di funzionamento del Centro sono definiti dal Consiglio dei ministri su proposta del Comitato degli ambasciatori non appena la presente Convenzione entra in vigore.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
