Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati negoziati e conclusi dalle autorita' competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato "il Delegato".
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
