1. Per il conseguimento dei propri obiettivi, il Centro e' incaricato:

  • a)di raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale, organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatti ed incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici e finanziari della Comunita' e degli Stati ACP;
  • b)di fornire informazioni nonche' strutture specifiche di consultazione e di valutazione, ivi compresi gli studi di fattibilita', allo scopo di accelerare la creazione delle imprese industriali necessarie agli Stati ACP, e garantire la vitalita' delle imprese esistenti; il Centro presta assistenza, se e' necessario, anche nella fase di attuazione;
  • c)di individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilita' di formazione industriale che risponda alle esigenze delle imprese industriali gia' esistenti o da creare negli Stati ACP, tenendo conto delle varie facilitazioni esistenti per la condotta ed il finanziamento di dette azioni di formazione e, se necessario, partecipare alla loro attuazione;
  • d)di individuare, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di un'adeguata tecnologia industriale, ivi comprese le infrastrutture tecnologiche, relativa a progetti concreti che interessano gli Stati ACP;
  • e)di individuare e fornire informazioni, se necessario, sulle possibili fonti di finanziamento. 2. Nell'espletamento delle sue funzioni il Centro riserva la sua attenzione ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare o insulari.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art80 · fonte su Normattiva