Il Centro per lo sviluppo industriale, istituito a norma dell'articolo 36 della convenzione ACP/CEE di Lome', contribuisce, nel quadro delle disposizioni e dei principi enunciati nel presente titolo, alla creazione ed al rafforzamento di imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP. Quale pratico strumento operativo, il Centro assiste a questo scopo la promozione di progetti industriali vitali che rispondono alle esigenze degli Stati ACP e tiene in particolare conto il livello delle possibilita' dei mercati interni ed esterni, la trasformazione delle materie prime e l'utilizzazione dei materiali locali per l'industria manifatturiera. Queste attivita' vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonche' la Commissione e la Banca, nel quadro dei rispettivi poteri. Nel suo programma di promozione industriale, viene riservata speciale attenzione all'individuazione ed allo sfruttamento delle possibilita' di imprese comuni e di subappalto nonche' delle potenzialita' delle piccole e medie imprese industriali. Sara' anche riservata la debita attenzione allo sviluppo ed al consolidamento dei progetti industriali regionali. Nel suo sforzo a favore della creazione e del rafforzamento di imprese industriali negli Stati ACP, il Centro adotta le misure adeguate, entro i limiti delle proprie risorse e funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art79 · fonte su Normattiva