1. E' istituito un Comitato per la cooperazione industriale. Esso e' posto sotto la sorveglianza del Comitato degli ambasciatori. 2. Il Comitato per la cooperazione industriale:
- a)vigila sull'applicazione del presente titolo;
- b)studia i problemi relativi alla cooperazione industriale sottopostigli dagli Stati ACP e/o dalla Comunita', e suggerisce soluzioni appropriate;
- c)orienta, sorveglia e controlla le attivita' del Centro per lo sviluppo industriale previsto dall'articolo 36 e ne rende conto al Comitato degli ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri;
- d)sottopone regolarmente al Comitato degli ambasciatori le relazioni e raccomandazioni che esso ritiene utili;
- e)esegue tutti gli altri compiti che possono essergli assegnati dal Comitato degli ambasciatori. 3. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono determinate dal Consiglio dei ministri.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
