1. E' istituito un Comitato per la cooperazione industriale. Esso e' posto sotto la sorveglianza del Comitato degli ambasciatori. 2. Il Comitato per la cooperazione industriale:

  • a)vigila sull'applicazione del presente titolo;
  • b)studia i problemi relativi alla cooperazione industriale sottopostigli dagli Stati ACP e/o dalla Comunita', e suggerisce soluzioni appropriate;
  • c)orienta, sorveglia e controlla le attivita' del Centro per lo sviluppo industriale previsto dall'articolo 36 e ne rende conto al Comitato degli ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri;
  • d)sottopone regolarmente al Comitato degli ambasciatori le relazioni e raccomandazioni che esso ritiene utili;
  • e)esegue tutti gli altri compiti che possono essergli assegnati dal Comitato degli ambasciatori. 3. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono determinate dal Consiglio dei ministri.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art35 · fonte su Normattiva