1. Per quanto riguarda la Comunita', la presente Convenzione e' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti contraenti. Essa e' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente Convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunita'.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
