1. a) Per quanto riguarda la Comunita', la presente convenzione e' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti.

  • b)Essa e' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunita'.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art285 · fonte su Normattiva