1. Il presente Protocollo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sara' validamente concluso, per quanto concerne la Comunita', con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle Parti Contraenti dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1. 3. Se l'entrata in vigore del presente Protocollo non coincide con l'inizio dell'anno civile, il Consiglio di Associazione puo' abbreviare o prolungare i termini in esso previsti particolarmente per la realizzazione della libera circolazione delle merci, in modo da farli scadere alla fine dell'anno civile.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art63 · fonte su Normattiva