[1]1. Per quanto riguarda la comunita' economica europea, il presente Accordo sara' concluso validamente per mezzo di una decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti dell'Accordo. Esso sara' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

[2]2. Gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari e lo atto di notifica della conclusione del presente Accordo da parte della Comunita' economica europea vengono scambiati a Bruxelles.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art33 · fonte del testo