1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel Protocollo n. 1. 2. Il Consiglio dei ministri puo' adottare qualsiasi modificazione del Protocollo n. 1. 3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna Parte contraente continua ad applicare la sua regolamentazione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art9 · fonte su Normattiva