Ciascuna Parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa comunica anche le successive modifiche di tale tariffa via via che sono apportate.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art8 · fonte su Normattiva