1. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente Titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa definiti in applicazione della Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 20 luglio 1963 rimangono applicabili. 2. Il Consiglio di Associazione puo' decidere ogni modificazione ai testi di cui al paragrafo precedente. 3. Qualora per un prodotto determinato non sia ancora stata definita la nozione di "prodotti originari" in applicazione di uno dei paragrafi precedenti, ciascuna Parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art10 · fonte su Normattiva