1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 11, possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state presentate prima della scadenza di detto termine.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art13 · fonte su Normattiva