1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato ACP, da uno Stato membro o da un paese e territorio e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del Protocollo purche' soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purche' alle autorita' doganali, competenti sia fornita la prova:

  • a)che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte,
  • b)che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario della Comunita',
  • c)che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo nella Comunita', nello stato in cui erano state inviate all'esposizione,
  • d)che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art17 · fonte su Normattiva