1. Le merci spedite dalla Comunita' o dal Marocco per un'esposizione in un paese diverso dall'Algeria e dalla Tunisia e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Marocco o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo purche' ottemperino alle condizioni previste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o del Marocco e purche' sia data dimostrazione probante alle autorita' doganali:
- a)che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o dal Marocco nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;
- b)che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Marocco o nella Comunita';
- c)che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Marocco o nella Comunita', nello Stato in cui erano state inviate all'esposizione;
- d)che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione. 2. Alle autorita' di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
