1. La prova del carattere originario dei prodotti ai sensi del presente Protocollo e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello trovasi nell'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi le 1.000 unita' di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo e' fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello trovasi nell'Allegato VI del presente Protocollo. 2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando a richiesta del dichiarante di dogana, un prodotto smontato o non montato rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles e' importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorita' competenti, esso viene considerato come un solo prodotto e un certificato di circolazione delle merci puo' essere presentato per il prodotto completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi o non e' fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, e il veicolo considerato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art6 · fonte su Normattiva